8 Febbraio 2010

Mentre la disputa idrica esplode la Consulta conferma il CO.VI.R.I. come orologiaio

“-Tu puoi trarre l’acqua da un pozzo d’acqua? - disse il Cappellaio (…)
- Ma esse erano nel pozzo, - disse Alice al Ghiro.
- Sicuro, e ci stavano bene - disse il Ghiro.
- Imparavano a trarre - continuò il Ghiro, sbadigliando e stropicciandosi gli occhi, perchè cadeva di sonno - e traevano cose d’ogni genere…”.

 

(Lewis Carroll, Alice in Wonderland)

 

In un momento in cui i punti di vista sulla privatizzazione dell’acqua accendono gli animi e - al là degli esiti normativi - non sembra trovino una sintesi, sopraggiunge la pronuncia n. 29 del 27 gennaio 2010 depositata in cancelleria il 4 febbraio 2010, con la quale la Corte Costituzionale, conferma il ruolo di regolazione e garanzia degli organi di livello nazionale e segnatamente del Co.Vi.R.I..

 

Interessante è l’ordine di ragioni per cui - anziché “all’interno del pozzo“, ossia a livello locale - si rende necessario che la funzione di regolazione si alligni a livello nazionale presso un organo tecnico (il Co.Vi.R.I. per l’appunto) che, dotato delle necessarie competenze tecniche ed economiche, garantisca il perseguimento di obiettivi di efficienza ed imparzialità ed indipendenza nella regolazione del rapporto concessorio, sull’intero territorio nazionale.

 

La decisione è occasionata dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente all’art. 28, della L.R. dell’Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 censurato - fra l’altro - perché al comma 2, attribuiva, alla Regione una funzione di regolazione in materia tariffaria consistente nell’ “individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione della regolazione tariffaria“.

 

La difesa erariale, in particolare, aveva ritenuto che tale attribuzione di funzioni regionale si ponesse in insanabile contrasto con le previsioni del Testo Unico dell’Ambiente e segnatamente con l’art. 154  che riconosce al Ministero dell’Ambiente la competenza a “definire con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici” ed al Comitato per la Vigilanza sull’uso delle risorse idriche (Co. Vi. R.I.) la competenza a “predisporre con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa” da trasmettere al Ministero dell’Ambiente che “le adotta con decreto“: essendo viceversa, competenti alla determinazione della “tariffa di base (…) al fine della predisposizione del Piano finanziario” le Autorità d’Ambito.

 

Su basi di principio, la difesa erariale individuava il punto centrale della questione nel contrasto della prescrizione sopra richiamata: (a) con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e della Cost.) “perché solo una tariffa di riferimento che sia uniforme su tutto il territorio nazionale, stabilendo un eguale presupposto di partecipazione alla gara per la scelta del gestore del servizio, è idonea a garantire un eguale criterio competitivo e, dunque a promuovere la concorrenza per il mercato”; (b) con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s della Cost.) “perché” - richiamando inconsapevolmente L. Carroll - “solo la determinazione tramite lo Stato della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato garantisce standards qualitativi e quantitativi della risorsa idrica” propriamente “finalizzati alla tutela dell’ambiente”.

La Consulta riconduce subito la questione sui binari dei principi costituzionali richiamando il precedente costituito della sentenza n. 246/2009 nella quale, con riferimento alla determinazione della tariffa idrica, aveva sancito “che il legislatore ha fissato livelli uniformi di tutela e uso” delle risorse idriche “secondo criteri di solidarietà, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale“, nonché nella prospettiva del “risparmio idrico” e ritenendo, con riferimento al caso di specie, che tra i costi che la tariffa è diretta a recuperare vi siano anche quelli propriamente ambientali (in applicazione del principio “Chi inquina paga”) che vanno ben oltre una logica strettamente economica di equilibrio economico finanziario nella gestione del servizio idrico.

 

Su tale base di principio ed in considerazione della preminenza dei livelli di tutela, dunque - e senza entrare nelle distinzioni fra metodo tariffario, tariffa di base, componenti di costo e tariffa di riferimento introdotti dalla difesa regionale - la Consulta giunge a concludere che la previsione dell’art. 28, comma 2 della L. R. 10/2008, nel punto in cui prevede che la Regione individui la tariffa di riferimento, “modifica il processo di determinazione tariffaria puntualmente delineato dal legislatore. Essa incide, in particolare sulle attribuzione dei soggetti preposti al servizio idrico integrato (Co. Vi. R.I. ed A.ATO), sottraendo parte della competenza ad essi riservata dagli artt. 154 e 161 del d.lgs. 152 del 2006 senza essere da ciò legittimata da alcuna norma statale. Resta pertanto esclusa, anche sotto tale profilo, la competenza legislativa in materia di servizi pubblici locali rivendicata a riguardo dalla regione“.

 

Con tutta evidenza, a tale conclusione la Consulta giunge ricollegando direttamente i principi della sentenza n. 246/2009 sopra richiamata, in cui aveva sancito che ” il legislatore ha fissato livelli uniformi di tutela e uso” delle risorse idriche “secondo criteri di solidarietà, salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale“, con la necessità di garantire che, in particolare il Co. Vi. R.I., preposto alla regolazione del servizio idrico integrato, non subisse un ridimensionamento delle sue rilevanti prerogative di Orologiaio delle tariffe idriche.

 

[Il Commento integrale della sentenza è pubblicato sul quotidiano giuridico - Ipsoa]

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Un commento a “Mentre la disputa idrica esplode la Consulta conferma il CO.VI.R.I. come orologiaio”

  1. Eugenio Falcone scrive:

    P.S.:l’art. 9 bis, comma 6 della L 24 giugno 2009, n. 77 di conversione del dl 39/2009 ha soppresso il Comitato per la Vigilanza sull’uso delle risorse idriche ricostituendolo sotto la denominazione “Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche” che subentra nelle competenze del Co.VI.Ri. ma anche dell’Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche a sua volta soppressa con la costituzione del Co.Vi.R.I..

    In sostanza in questo modo tutti “i pezzi” di Autorità lasciati per strada in sede di costituzione del Co.Vi.R.I. sono stati ricollocati al loro posto, con la conseguenza che
    sembra così risolto anche il problema esegetico relativo alla prerogativa di formulare “proposte”, riconosciuta alla soppressa Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti , sulla cui base il Ministero dell’ambiente procedeva all’approvazione con decreto delle “componenti di costo” (ai sensi dell’art. 154 comma 2 del testo Unico dell’ambiente) non espressamente riconosciuta al Co.Vi.R.I dall’art. 161 del Testo Unico dell’ambiente.

    A fugare ogni dubbio, la Legge del 2009 fuga i sospetti - tutti Dickensiani - che il Co.Vi.R.I. non fosse subentrato anche in quelle attività della già soppressa Autorità di Vigilanza non indicate dall’art. 161 …e che dietro il cartello “Scrooge e Marley” ci potesse essere qualche fantasma.

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