24 febbraio 2011
L’Agro Romano è Cult?
Con varie pronunce depositate in cancelleria lo scorso 10 novembre 2010, il T.A.R. del Lazio si pronunciato sui ricorsi rispettivamente presentati dal Comune di Roma e da vari operatori privati variamente interessati all’annullamento del decreto 25 gennaio 2010 con il quale il MIBAC aveva dichiarato il notevole interesse pubblico delle aree ricadenti nell’ambito meridionale dell’agro romano comprese tra la via Laurentina e Ardeatina.
Fra tutte è la sentenza n. 33365 del 2010 con la quale il T.A.R. del Lazio ha deciso sul ricorso presentato dal Comune di Roma, che più riflette sulla qualità dei poteri pubblici, a volte stridenti, sottesi all’apposizione del vincolo paesaggistico, alla pianificazione paesaggistica e alla pianificazione urbanistica.
Infatti, il Comune di Roma aveva, fra l’altro, censurato: (i) l’affermazione del MIBAC secondo cui “la tutela paesaggistica non può essere vincolata alla potestà urbanistica”; (ii) la circostanza che il vincolo non si sarebbe limitato unicamente a introdurre prescrizioni al fine di garantire la conservazione dell’agro romano ma anche “in ordine alle trasformazioni dei beni vincolati”; (iii) il “deficit motivazionale” del decreto di apposizione del vincolo “amplificato oggettivamente dalle dimensioni stesse nell’area vincolata, pari a circa 5400 ha, che dimostrerebbero quindi come ci si trovi di fronte ad un atto di pianificazione paesistica ed urbanistica del territorio che considera unitariamente una variegata situazione esistente”.
Si considera come le questioni poste dal Comune di Roma e sopra succintamente richiamate riflettono direttamente un certo assetto di “interessi pubblici” (tra di loro … antinomici) ”gravanti sul territorio che si sostanziano nella tensione tra “conservazione ambientale e paesaggistica” – da intendersi “come obbligo morale verso le generazioni future e come legame fra la salvaguardia della natura e l’identità nazionale, al profilo della conservazione di una risorsa assolutamente limitata ed in via di esaurimento il territorio naturale” – e “governo, utilizzo e valorizzazione dei beni ambientali, intesi essenzialmente come fruizione e sfruttamento del territorio medesimo” .
A confutazione delle argomentazioni del Comune si pongono in evidenza rilievi di ordine esegetico e di principio “consueti” accanto ad altri meno “consueti”.
“Consueti” sono, fra l’altro: (a) le ben note considerazioni per cui nella Carta Costituzionale, “oggetto di tutela paesaggistica non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano “valore paesaggistico”: sicché “la tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, deve essere considerata un valore primario ed assoluto, che precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni” in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali; (b) la menzione del Codice dei beni culturali e del paesaggio nel punto in cui “salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all’esercizio delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici” (cfr. art.131 del d.lgs. 42/2004) ed inoltre “è fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del Soprintendente, previo parere della Regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136” (cfr. art. 138 comma 3° dello stesso codice dei Beni Culturali che costituisce “norma di chiusura” del sistema a garanzia di una tutela effettiva del paesaggio): risultando viceversa, meno “consueta” l’affermazione – già del Consiglio di Stato, qualche anno fa (Cons. Stato VI, 22 marzo 2005, n. 1186) – secondo cui nell’”imposizione dei vincoli paesistici” con i quali “si salvaguarda la tutela del paesaggio” (di cui all’art. 9 della Costituzione) “ed al contempo, anche l’ambiente”, sarebbe rintracciabile una sorta di armonia sinfonica dei “singoli elementi che compongono (…) la tutela ambientale” dell’ecosistema e dei beni culturali (di cui all’art. 117, comma terzo della Costituzione).
“Consueti” possono conderarsi – tenuto anche conto delle particolarità delle circostanze – i rilievi di ordine più strettamente giuridico in tema di “leale collaborazione” almeno fino al punto in cui si soggiunge: “l’accusa di mancata collaborazione” – con Regione e Comune – “non ha alcun fondamento fattuale, ma rivela che nella specie si è verificata una frattura insanabile – sul merito politico-amministrativo delle scelte – che ha visto, da un lato, la Soprintendenza determinata ad assicurare la conservazione dell’agro romano e, dall’altro, il Comune di Roma e la Regione che perseguivano il comune intento di allocare nuovi, e consistenti, interventi edilizi sulle aree dell’agro romano con il nuovo PRG e con il nuovo PTPR”.
Con riferimento, poi all’estensione delle aree sottoposte a vincolo – a tal punto vaste da far sospettare che il decreto di vincolo potesse aver assunto i caratteri di atto di pianificazione generale, travalicando i limiti propri del potere di tutela del paesaggio fino a trasbordare nel governo del territorio (i) si richiamano orientamenti “consueti” della Corte Costituzionale laddove sancisce la “separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall’altro, prevalendo, comunque, l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica. Le disposizioni paesaggistiche …sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” (cfr. Corte costituzionale, n. 180/2008); (ii) a cui seguono considerazioni e rilievi di ordine sostanziale non del tutto “consueti”: “sul piano del vizio funzionale dell’atto, l’intervento ministeriale appare legittimamente ancorato assumendo, a presupposto di fatto, l’insufficiente tutela del paesaggio operata dalla pianificazione comunale (peraltro recepita acriticamente dalla regione in sede di PTPR).E ciò è dimostrato dalle osservazioni dei cittadini singoli ed associati, con la richiesta alla stessa Soprintendenza di estendere, e non diminuire, l’area vincolata”. E ancora: “anche sotto il profilo della correttezza e della sussistenza dei presupposti di fatto gli obiettivi di tutela individuati appaiono corrispondenti alla situazione concreta. (…) E’ proprio la vastità della porzione di territorio individuata che conferisce ed incrementa i caratteri di peculiare riconoscibilità, inconfondibilità ed unicità dell’ambiente interessato e contribuisce a conservare i tratti tipici di vastità, di varietà, di suggestività che consentono l’immediata individuazione della campagna romana che comunque ha caratteristiche peculiari estetiche storiche naturalistiche paesaggistiche tali da giustificare il vincolo. (…) Nonostante le ferite cagionate dell’edilizia spontanea, si tratta di un terreno che ancora conserva i tratti tipici del paesaggio agrario romano“. Ed ancora: “fermo restando che si tratta di questioni di merito amministrativo, la necessità di procedere alla tutela dell’Agro Romano appare assistita dal fatto che per contro, non sono assolutamente evidenti le “logiche” di politica edilizia, per cui a fronte ad una sostanziale stabilità della popolazione, si sia continuato a sviluppare la città a macchia l’olio – nei pressi e, più spesso, al di fuori del raccordo anulare – creando dei quartieri artificiali in posizione decentrata. La finalità del provvedimento di tutela – l’arresto dell’indiscriminato consumo del territorio- appare del tutto legittima sul piano degli interessi pubblici generali , in quanto l’ulteriore espansione edilizia in periferia consumerebbe enormi quantità di terreno agricolo di notevole pregio, e secolare grande valore, mentre il riconoscimento del valore intrinseco del bene che giustifica il vincolo garantisce la conservazione di un ambito finora non compromesso da scelte pianificatorie o di sviluppo urbanistici (…) In assenza del provvedimento di vincolo qui impugnato, si sarebbe fatto luogo all’ulteriore creazione di consistenti costruzioni tra la zona sud della città ed il mare, che avrebbero cancellato ogni spazio verde tra la città di Roma ed il Comune di Pomezia, saldate in un unico blocco metropolitano”.
Per finire con un tema tutto “digitale”: “del tutto legittimamente sono state peraltro utilizzate “le mappe digitali di Google e non la puntuale cartografia trasmessa dal Comune di Roma”, in quanto si tratta di mappe del sistema di controllo satellitare della NASA statunitense che consentono una visione del territorio storicamente accertata da foto assolutamente affidabili, e che permettono di confrontare le situazioni in atto anche con riferimento a determinate precedenti date. Nè l’amministrazione ha contestato che l’uso di tali mappe abbia determinato una lettura non corrispondente al vero dello stato dei luoghi interessati”.
Fra le “cose non del tutto inconsuete” che però assumono i caratteri dell’ineluttabilità, si può concordare che la lettura dello stato dei luoghi mediante google maps offre all’Amministrazione un ausilio potente e semplice per la conservazione del paesaggio.
Non è egualmente certo viceversa, se possa contribuire a evidenziare anche l’”azione dei fatti naturali, umani e delle loro interrelazioni” – ossia i fattori culturali e ambientali di quel territorio – i cui lineamenti fisici e insediativi, secondo la difesa erariale, sarebbero per il momento prevalentemente attestati “dalle tracce di secoli di produzione artistica (come gli affreschi della Roma classica, gli scorci dei pittori fiamminghi, quelli di Lawrence-Alma Tadema, di Netto, di Maccari, di Pinelli, ecc.) e letteraria (dalle opere di Virgilio e Cicerone, ai diari dei viaggiatori dell’800, come Goethe e Stendhal,e ancora più recentemente da Carlo Emilio Gadda)” ossia, per dirla, con un recente articolo a proposito del “Mondo Mac”: “chi ci abiti. Si conforma al suo stile, partecipa al suo progresso”.

